Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Chrzest dziecka w małżeństwie mieszanym

Tytuł:
Chrzest dziecka w małżeństwie mieszanym
Autorzy:
Nitkiewicz, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1807208.pdf
Data publikacji:
2019-11-14
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
chrzest
ekumenizm
małżeństwo
battesimo
ecumenismo
matrimonio misto
baptism
ecumenism
mixed marriage
Źródło:
Roczniki Nauk Prawnych; 2007, 17, 2; 67-76
1507-7896
2544-5227
Język:
polski
Prawa:
CC BY-NC-ND: Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
  Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie
La parte cattolica nel matrimonio misto deve impegnarsi a battezzare e educare i figli nella Chiesa cattolica (CIC/83, can. 1125, n. 1; CCEO, can. 814, n. 1). Nel battesimo l'uomo viene liberato dal peccato ed incorporato nella Chiesa – Corpo di Cristo. Questa incorporazione si realizza nel quadro di una Chiesa particolare. Secondo il CCEO, can. 29 § 1 il figlio al di sotto dei 14 anni, con un genitore cattolico ed un acattolico, è ascritto tramite il battesimo alla Chiesa del genitore cattolico. In questo caso si tratta della Chiesa orientale cattolica sui iuris. La questione dell'appartenenza ecclesiale acquisita nel battesimo viene definita anche nel CIC/83, tuttavia riguarda soltanto i bambini nati dal matrimonio tra entrambi i genitori latini oppure quando uno di loro è latino e l'altro orientale cattolico. Esiste invece una lacuna iuris circa la definizione dell'appartenenza ecclesiale di un bambino nato dal matrimonio misto tra un genitore latino ed un acattolico. Il problema si fa serio soprattutto, quando il bambino di tale unione è stato battezzato nella Chiesa acattolica. In primo luogo bisogna osservare che il rito, il luogo ed il ministro del battesimo non sono determinanti per l'appartenenza ecclesiale del battezzato. Essa dipenderŕ dai genitori e da quanto stabilito nel diritto. Trattandosi poi di una lacuna iuris, bisogna, secondo i CIC/83, cann. 17 e 19, tener presenti le leggi date per casi simili, la prassi della Curia Romana, il fine e le circostanze nelle quali è stata emanata la legge. Considerando la situazione contemplata nel CCEO, can. 29 § 1, la prassi costante della Congregazione per le Chiese Orientali e la sollecitudine del legislatore per l'integralitŕ della fede della parte cattolica e del suo bambino, risulta con chiarezza che il bambino nato da un matrimonio misto contratto da un cattolico di rito latino acquisirŕ nel battesimo l'appartenenza ecclesiale del genitore cattolico. Ciň vale anche quando il battesimo è amministrato nella Chiesa acattolica o nella Comunitŕ ecclesiale.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies